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La detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie non si applica se l’impianto FV non è al servizio dell’abitazione o ha una potenza oltre i 20 kW.
Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili se l’apparecchiatura è al servizio dell’immobile residenziale.
Lo ha chiarito la risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate, in cui si precisa che per beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del Tuir), attualmente al 50%, l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici.
Quando la detrazione è esclusa
La detrazione, precisa la risoluzione, è esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso ha fini commerciali, come, ad esempio, nei casi in cui l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kW.
La documentazione
Il contribuente deve conservare la documentazione che attesta l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico, mentre non è invece necessario documentare l’entità del risparmio energetico relativo. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione di imposta devono comunque conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia. Nel caso in cui la normativa non preveda alcuna abilitazione amministrativa, il contribuente deve in ogni caso conservare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (DPR n. 445/2000, la cosiddetta Legge Bassanini quater).
La detrazione 50% è cumulabile con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il ministero dello Sviluppo economico ha evidenziato che l’articolo 12 del decreto ministeriale 5 luglio 2012 (recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta), se da un lato contempla espressamente l’incompatibilità fra le tariffe incentivanti e le detrazioni fiscali, dall’altro nulla dispone sulla incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici.
Il ministero, in base alla normativa richiamata e considerando, inoltre, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla rete, ritiene che lo stesso sia sommabile alla detrazione fiscale in questione e che conclusioni analoghe possano essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato.
Detrazione dal 36% al 50% fino al 30 giugno
Per le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (Dl n. 83 del 2012), la detrazione d’imposta del 36% è elevata al 50%. Anche il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione sale da 48.000 euro ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Scarica: Agenzia delle Entrate risoluzione 22/e del 2 Aprile 2013
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